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PER I NATI DAL 1969 TORNARE IN ITALIA CONVIENE

Sconti fiscali per chi rientra in patria. Hanno diritto agli incentivi i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, che sono assunti o avviano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonché la propria residenza entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività. Le agevolazioni possono essere applicate già con la prossima dichiarazione dei redditi.


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FONTE: Ilsole24ore.com

Chiarimenti sul filo di lana per gli incentivi fiscali dei "cervelli" in Italia. Con la circolare n. 14/E del 4 maggio l'agenzia delle Entrate ha infatti fornito importanti istruzioni per la concreta attuazione degli sgravi previsti dalla legge 238/2010 applicabili a partire dal periodo d'imposta 2011 (e fino al 2015) e quindi già a valere sulle dichiarazioni fiscali di prossima presentazione (modello 730 e Unico/2012).La norma agevolativa prevede che hanno diritto agli incentivi i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, che sono assunti o avviano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonché la propria residenza entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.

A questo proposito, la circolare precisa che nel termine assunzione rientrano non solo le attività di lavoro dipendente, ma anche quelle che producono redditi assimilati e quindi comprendendo, ad esempio, i redditi di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, e le borse di studio. Inoltre l'attività svolta in Italia è agevolata anche se non è attinente con quella (di studio o lavoro) già esercitata all'estero.

In via estensiva la circolare n. 14/E chiarisce che possono accedere al beneficio fiscale anche i cittadini dell'Ue, nati dopo il 1° gennaio 1969, che hanno maturato i requisiti a partire dal 20 gennaio 2009 (data di presentazione del disegno di legge) e che, poi, hanno avviato un'attività di lavoro dipendente o assimilato, autonomo o d'impresa (risultante dalla data di dichiarazione di inizio attività) in Italia, fermo restando che le agevolazioni fiscali decorrono dal 28 gennaio 2011 (data da cui è in vigore la relativa norma).Il soggetto che intenda beneficiare dell'agevolazione fiscale deve risultare iscritto nelle liste anagrafiche dei soggetti residenti in Italia ovvero aver presentato domanda di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente in Italia, nonché aver trasferito in Italia il proprio domicilio e, cioè, il centro principale dei propri affari e interessi entro 3 mesi dall'inizio della attività nel nostro Paese (anche se a cavallo di due anni), così come possono accedere al beneficio coloro che abbiano trasferito la residenza e il domicilio nei tre mesi che precedono l'inizio dell'attività medesima.

I redditi conseguenti dai soggetti agevolati concorrono alla formazione della base imponibile in misura pari al 20% per le donne e al 30% per gli uomini. Lo sgravio compete anche ai redditi di coloro che pur avendo svolto l'attività all'estero nei primi mesi del 2011, nello stesso anno sono divenuti fiscalmente residenti in Italia. Poiché alcune modifiche normative sono intervenute nel 2012 (conversione in legge del Dl 216/2011), la circolare consente che, ai fini della concessione della agevolazione, i sostituti possano rilasciare i Cud ai soggetti interessati nel più ampio termine del 31 maggio 2012.

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